Il MASE nella risposta all’interpello avanzato dalla Città Metropolitana di Roma in merito al recupero ambiente (R10) effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504 sottolinea che non è condivisibile l’interpretazione secondo cui questo tipo di recupero di tale rifiuti non sia più consentito.
Il MASE ribadisce che per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del D.M. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006, diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/288/SAEC-NOT/CS del 28.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.