L’Agenzia delle entrate, in risposta alla richiesta di Consulenza giuridica 27 agosto 2021, n. 11, ha chiarito che le attività di raccolta/trasporto e smaltimento rifiuti effettuate da soggetto diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio da interventi di recupero edilizio non godono dell'aliquota Iva ridotta del 10%, in quanto non possono considerarsi attività “accessorie” alla prestazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 218/2021/NA del 31.08.2021 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.