Con la sentenza 6884/2025 il Consiglio di Stato si è espresso relativamente all'ambito di applicazione della procedura di rinnovo semplificata, prevista dall’art. 209 del D.lgs. n. 152/2006 per le imprese autorizzate per il recupero dei rifiuti in possesso di Registrazione EMAS o di Certificazione ISO 14001.
Secondo i Giudici l’impresa di recupero dei rifiuti ha sempre 180 giorni di tempo da quando le è stata comunicata la cessazione dell'efficacia della certificazione ambientale per rinnovare l'autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/371/SAEC-GIU/CS del 15.10.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.