Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3111 del 06/10/2025 si è pronunciato su alcuni ricorsi (di medesimo contenuto) proposti da una azienda contro l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), alcuni Comuni e contro ARERA, con i quali la società lamentava il silenzio inadempimento di ARERA in relazione all’obbligo di concludere il procedimento di approvazione delle deliberazioni di validazione del PEF ai sensi dell’art. 8.4 della deliberazione ARERA 363/2021, trasmesse da AGER ai sensi dell’art. 8.2 della medesima deliberazione, dopo aver a sua volta validato l’aggiornamento del PEF per gli ambiti tariffari di competenza.
Il TAR Lombardia ha ritenuto i ricorsi azionati dall’azienda meritevoli di accoglimento, con conseguente accertamento dell’inadempimento di ARERA rispetto all’obbligo di concludere il procedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF validato, presentato da parte ricorrente, previa adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/378/SAEC-GIU/CC del 22.10.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.