Secondo il Consiglio, la mancata o generica indicazione dei CAM nei documenti di gara costituisce una violazione di una norma imperativa che rende illegittima l’intera procedura. Tale mancanza non può essere sanata invocando i principi del risultato e della fiducia.
Tale orientamento è stato espresso dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 7898 del 08/10/2025 su un ricorso proposto da un’azienda volto ad ottenere la riforma di una sentenza del Tar Campania che aveva respinto il ricorso proposto dall’appellante per l’annullamento di una delibera di aggiudicazione in favore di altra azienda della gara per l’affidamento di un servizio di conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, e dei provvedimenti connessi.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/432/SAEC-GIU/CC del 24.11.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.