Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9676 del 09/12/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una società, contro l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO Toscana Sud e nei confronti di ARERA, volto ad ottenere la riforma di una sentenza del Tar Toscana e l’annullamento di una serie di atti. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello ed ha espresso alcuni principi:
- se il servizio di gestione dei rifiuti urbani ha una durata pluriennale, la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario di ciascun PEF annuale deve avvenire con riferimento ad un arco di tempo pluriennale;
- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR, compreso il calcolo dei limiti di crescita, coincide con l’ambito tariffario comunale;
- il MTR ARERA disciplina in modo distinto il processo di calcolo dei limiti di crescita rispetto al procedimento per l’eventuale istanza di superamento dei limiti in caso di accertamento di una situazione di squilibrio economico-finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/463/SAEC-GIU/CC del 16.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.