L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 310/2025 “Trattamento IVA applicabile al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza” ha ritenuto che il Comune che affida a un'impresa sia il servizio di gestione rifiuti urbani sia la riscossione della relativa tassa rifiuti deve applicare l'aliquota Iva del 22% all'importo da corrispondere all'azienda per la prestazione.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alla prestazione inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l'utenza, come rappresentata nell'istanza d'interpello, non sia applicabile l'aliquota IVA agevolata, bensì quella ordinaria.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/476/SAEC-SPL/CC del 23.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.