AssoAmbiente

News

2026/080/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.

La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.

In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 16.02.2026
Documenti allegati

Recenti

22 Luglio 2025
FEAD NEWSLETTER N° 228 – 22 JULY 2025
Newsletter FEAD luglio 2025
Leggi di +
22 Luglio 2025
Ddl Concorrenza 2025 e SPL
È all’esame del Senato (Commissione Industria) il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (AS 1578) la cui adozione rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR. Il provvedimento interviene anche sui servizi pubblici locali di rilevanza economica per aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti.
Leggi di +
22 Luglio 2025
Proposta UE di revisione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea
Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e Parlamento UE una proposta di Decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ...
Leggi di +
22 Luglio 2025
Rapporto ISPRA-SNPA Rifiuti speciali 2025
Pubblicato sul sito di ISPRA il Rapporto sui rifiuti speciali che nel 2023 registrano una crescita della produzione pari all’1,9% rispetto al 2022 (mentre PIL e consumi crescono dello 0,7% e dello 0,5%): 164,5 milioni di tonnellate (3 milioni in più del 2022) ascrivibili a tutti i settori ...
Leggi di +
21 Luglio 2025
ASSONIME - Rassegna di giurisprudenza Codice dei Contratti Pubblici e valutazione di equivalenza tutele dei CCNL.
Nell’ambito della collaborazione in essere tra Assoambiente ed ASSONIME, segnaliamo il terzo numero dell’“Osservatorio sul nuovo Codice dei contratti pubblici”
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL