AssoAmbiente

News

2026/080/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.

La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.

In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 16.02.2026
Documenti allegati

Recenti

30 Maggio 2025
Webinair EuRIC MTR sul settore PFU – 19 giugno 2025
La sezione MTR di EuRIC, che rappresenta le imprese che si occupano del trattamento meccanico dei PFU e della quale fa parte anche UNIRIGOM, ha organizzato, per il prossimo 19 giugno 2025 alle ore 10, un evento on line intitolato “Driving circularity: Unlocking the potential of tyre recycling”.
Leggi di +
29 Maggio 2025
IVA ridotta su attività gestione rifiuti - la riposta del Governo in VI Camera
Lo scorso 28 maggio 2025 la Sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano ha risposto in Commissione Finanze della Camera all’interrogazione n. 5-03851 di Silvana Andreina Comaroli (Lega) sui chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta.
Leggi di +
28 Maggio 2025
Dal 21 maggio 2025 chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per l’autoproduzione energia elettrica PMI
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto con un comunicato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale 31  marzo 2025, e considerato l'avvenuto esaurimento  delle risorse finanziarie disponibili, il decreto  del  direttore  generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2025 dispone, dal 21  maggio 2025, la chiusura dello sportello per la presentazione delle  domande per l'accesso alle agevolazioni ...
Leggi di +
27 Maggio 2025
ALBO GESTORI – Circolare n. 2/2025 recante indicazioni sui sistemi geolocalizzazione
Emanata dall’Albo la Circolare n. 2/2025 per ricordare e fornire indicazioni utili a quanti interessati all’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione la cui presenza deve essere garantita sugli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL