AssoAmbiente

News

2026/080/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.

La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.

In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 16.02.2026
Documenti allegati

Recenti

17 Marzo 2025
Bonus sociale TARI – pubblicato il Regolamento
È stato pubblicato il Regolamento sul bonus sociale rifiuti (G.U. del 13 marzo 2025 n. 60) con il quale si stabilisce che l’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Leggi di +
17 Marzo 2025
Aiuti di Stato per l’attuazione del Clean Industrial Deal – Commissione UE apre consultazione su nuovo atto
La Commissione Europea ha aperto una consultazione sulla proposta di un nuovo atto per le misure di aiuti di Stato a sostegno del Clean Industrial Deal (Clean Industrial Deal State Aid Framework - CISAF), il nuovo piano industriale europeo che mira a coniugare competitività e decarbonizzazione.
Leggi di +
17 Marzo 2025
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Delibera n. 1/2025 su nuovi criteri esonero verifiche RT e Delibera n. 2/2025 su nuova disciplina controlli a campione
Il prossimo 1° aprile 2025 entrerà in vigore la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 che esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta .....
Leggi di +
17 Marzo 2025
FEAD NEWSLETTER N° 210 – 17 MARCH 2025
Newsletter FEAD marzo 2025
Leggi di +
17 Marzo 2025
Decreto FER X transitorio anche per biometano da fanghi - in vigore fino al 31 dicembre 2025
Lo scorso 8 marzo sulla Gazzetta ufficiale è stato inserito avviso di pubblicazione del decreto 30 dicembre 2024, n. 457 del MASE - in vigore dal 28 febbraio 2025 - che reca meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato con validità massima al 31 dicembre 2025.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL