AssoAmbiente

News

2026/080/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.

La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.

In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 16.02.2026
Documenti allegati

Recenti

11 Dicembre 2024
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 20 dicembre 2024 ore 11.00
Il prossimo appuntamento con i webinar FEEAD per l’aggiornamento sulle principali tematiche in corso di esame a livello europeo, sarà il 20 dicembre 2024, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Leggi di +
10 Dicembre 2024
ARERA – Consiglio di Stato sentenza 4448/2024 su impugnativa dei PEF e natura delle determinazioni dell’EGATO
Il Consiglio di Stato con sentenza 4448/2024 ha affermato importanti principi in tema di impugnative giurisdizionali da parte dei gestori dei PEF approvati dagli EGATO.
Leggi di +
10 Dicembre 2024
RENTRI – Modificate istruzioni compilazione Registri e FIR (DD n. 251/2023)
Modificato dal MASE il Decreto Direttoriale n. 251/2023 sia nella parte relativa all’allegato 1 recante “Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti” sia nella parte relativa all’allegato 2 recante “Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto” ...
Leggi di +
10 Dicembre 2024
Ministero lavoro all’interpello n. 7/2024
Il Ministero del lavoro con risposta all’interpello n. 7/2024 in merito all’aggiornamento dei preposti ha ribadito che fino all'adozione delle nuove regole l'aggiornamento dovrà continuare ad essere effettuato ogni cinque anni ...
Leggi di +
10 Dicembre 2024
Albo Nazionale Gestori Ambientali - calendario 2025 verifiche RT
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato sul proprio sito il calendario verifiche RT per l’anno 2025.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL