AssoAmbiente

News

2026/080/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.

La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.

In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 16.02.2026
Documenti allegati

Recenti

09 Febbraio 2026
RENTRi – DD n. 25/2026 su procedure di emergenza per mancata disponibilità dei servizi RENTRi o indisponibilità di connettività Internet
Pubblicato sul sito RENTRi il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 recante le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI ....
Leggi di +
06 Febbraio 2026
Manutenzione sito RENTRi 12 febbraio ore 18:00-20:00
Il 12 febbraio 2026 tra le 18:00 e le 20:00 è pianificata sul sito RENTRi una Finestra Programmata di Manutenzione dovuta ad un rilascio di aggiornamenti di sistema della piattaforma informatica, in vista dell’avvio dell’entrata in vigore del fir digitale per i soggetti iscritti al RENTRi per il giorno successivo, 13 febbraio 2026.
Leggi di +
06 Febbraio 2026
Spedizione rifiuti per smaltimento – Avvio gruppo di lavoro FEAD
FEAD sta avviando un gruppo di lavoro ad hoc per predisporre contributi tecnici da presentare alla Commissione Europea riguardo lo sviluppo di un atto delegato recante l’applicazione pratica dell’articolo 11 del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WRS).
Leggi di +
06 Febbraio 2026
Regolamento REACH – Due nuove sostanze nella candidate list
L’ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha aggiunto due nuove voci all'elenco delle sostanze chimiche "candidate" a essere assoggettate agli obblighi autorizzativi previsti dal Regolamento sulla registrazione delle sostanze chimiche (cd. Regolamento REACH).
Leggi di +
06 Febbraio 2026
ARERA - Sesta Relazione monitoraggio dell’attuazione della disciplina del settore rifiuti
Il 27 gennaio 2026 ARERA ha pubblicato la Sesta Relazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che riporta gli esiti del monitoraggio effettuato dall’Autorità nel secondo semestre rispetto all’attuazione della disciplina del settore rifiuti.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL