AssoAmbiente

News

2026/080/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.

La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.

In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 16.02.2026
Documenti allegati

Recenti

01 Aprile 2025
Assicurazione imprese contro eventi calamitosi – Decreto Legge proroga per PMI
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Leggi di +
01 Aprile 2025
Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE – Italia sanzionata per inadempimento degli obblighi della Direttiva acque reflue
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato la sentenza 27 marzo 2025 in cui ha imposto all’Italia sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in relazione a quattro agglomerati.
Leggi di +
01 Aprile 2025
TuttoAmbiente – corso RENTRi 8 maggio 2025
TuttoAmbiente ha organizzato per il prossimo 8 maggio 2025 (ore 9.00-13.00) un incontro in live streaming sul tema “RENTRi - Modalità operative e compilazione dei FIR e dei registri”
Leggi di +
31 Marzo 2025
Pronuncia CITE strategicità su progetti CRM
Con la delibera 19 febbraio 2025 il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) si è pronunciato sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione ...
Leggi di +
31 Marzo 2025
Sentenza Corte Cassazione su rifiuti tessili
La Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un ricorso avanzato dal rappresentante di una impresa che era stato condannato perché riceveva grossi quantitativi di rifiuti, costituiti da indumenti usati ...
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL