La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree.
La sentenza stabilisce che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/080/SAEC-GIU/CC del 16.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.