AssoAmbiente

News

2026/085/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 16 febbraio 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su una nuova bozza di atto delegato riguardante le norme per il calcolo e la verifica dei tassi di perdita medi per i rifiuti differenziati, in riferimento alle disposizioni presenti della Direttiva Quadro sui rifiuti (WFD) ripresi anche dal Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (PPWR).

Si ricorda che gli Stati membri devono raggiungere specifici obiettivi di riciclo e devono riferire alla Commissione i risultati ottenuti. Il metodo per calcolare il raggiungimento degli obiettivi è definito nell’articolo 11 della Direttiva Quadro sui Rifiuti, e lo stesso metodo è stato mantenuto nel PPWR all’articolo 54.

In pratica, il peso dei rifiuti urbani riciclati deve essere misurato nel momento in cui il rifiuto entra nell’operazione di riciclo vero e proprio. Tuttavia, è prevista una deroga: se non è possibile misurare il peso esattamente all’ingresso dell’impianto di riciclo, si può misurare il peso all’uscita dell’impianto di selezione, applicando un tasso medio di perdita (Average Loss Rate – ALR). Questo tasso serve a stimare la parte di materiale che, pur essendo stata selezionata, verrà scartata nelle fasi successive e non sarà effettivamente riciclata.

Si specifica che la definizione della modalità di calcolo del tasso medio di perdita avrebbe dovuto essere definito da un atto delegato nel 2019, ma i negoziati con gli Stati membri sono falliti nel 2021. Recentemente la Commissione ha riavviato le consultazioni per preparare una nuova proposta, a cui ha partecipato direttamente anche FEAD, la quale ha fornito osservazioni informali, molte delle quali sono state recepite nel testo presentato.

Secondo una prima lettura della nuova bozza, si ritiene permangano dei punti critici, in particolare:

  • definizione non chiara di quando esattamente dovrebbe essere utilizzato l'ALR, anche per evitare svantaggi per gli impianti che segnalano dati reali con perdite superiori all'ALR.
  • possibile confusione su cosa si consideri un impianto di smistamento e quali siano i limiti (da quale punto a quale punto) per calcolare l'ALR.
  • necessità di istituire aggiornamenti più regolari dell'ALR, ad esempio ogni tre anni, per garantire che vengano presi in considerazione i progressi tecnologici nella selezione e i cambiamenti nei flussi di rifiuti (soprattutto per gli SM meno avanzati).
     

A tal proposito chiediamo a quanti interessati di inviare alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org) un feedback sulla norma, entro il prossimo 3 marzo 2026.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda alla bozza di atto delegato e il relativo allegato, disponibili con la presente comunicazione.

» 19.02.2026
Documenti allegati

Recenti

02 Aprile 2024
Sentenza Corte Cassazione – reflui stoccati sono rifiuti
I reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento non sono soggetti alla disciplina delle acque ai sensi della Parte III del Dlgs 152/2006 ma sono rifiuti assoggettati alla Parte IV dello stesso decreto.
Leggi di +
29 Marzo 2024
TQRIF ARERA: rinvio scadenza comunicazione dati sulla qualità
Con un comunicato del 28 marzo 2024, l’ARERA ha disposto una proroga degli obblighi prima previsti entro il 31 marzo 2024 in merito all’invio delle informazioni e dei dati richiesti in conformità al TQRIF.
Leggi di +
28 Marzo 2024
Amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti: valutazione ANAC su incompatibilità e conflitti di interessi
Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti ...
Leggi di +
28 Marzo 2024
Interpello su recupero rifiuti in R12 (allegato C, parte IV, D. Lgs. 152/2006) – risposta MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde ad istanza di interpello posta dalla Provincia di Viterbo chiarendo che la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è operazione residuale che è possibile fare a “certe condizioni” e dipende anche dalla successiva destinazione dei rifiuti...
Leggi di +
27 Marzo 2024
Interpello su chiarimenti interpretativi sulla gestione e trattamento del percolato in discarica – Risposta del MASE
Il MASE ha fornito indicazione in merito alla gestione del percolato prodotto dalle discariche rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea che, pur con riserva dell'interpretazione della Corte di Giustizia ha precisato che “la Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL