Con la sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021, la Cassazione ha confermato che grava sul produttore dei rifiuti dimostrare l'esistenza delle condizioni di “liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 252/2021/LE del 07.10.2021 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.