Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1480 del 24/02/2026 si è pronunciato su un ricorso proposto da una impresa seconda classificata che aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio di gestione rifiuti perché, nel procedimento di verifica dell'offerta, la prima classificata aveva omesso di indicare la remunerazione del capitale secondo il criterio previsto nel metodo tariffario di ARERA valido per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2).
Secondo il Consiglio di Stato lo scopo dei criteri contenuti nelle delibere ARERA non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle diverse gare di appalto via via indette dall’Amministrazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/129/SAEC-GIU/CC del 24.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.