La Corte di Cassazione con sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 ha confermato la responsabilità amministrativa di un'azienda ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per un infortunio sul lavoro causato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche.
La Corte ha stabilito che anche se motivata dalla volontà di evitare fermi produttivi, la rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte dei preposti configura reato e genera responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in quanto la condotta produce un vantaggio indiretto per la società.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/130/SAEC-GIU/CC del 24.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.