Il Consiglio di Stato si è espresso sul perimetro della “privativa comunale”, cioè sull’esclusiva in capo al Comune (o all'impresa affidataria) della gestione integrata dei rifiuti urbani, andando così a sistematizzare il quadro normativo in materia.
Nella sentenza è stato evidenziato che la Pubblica Amministrazione non può impedire alle imprese di raccogliere rifiuti urbani da privati per destinarli a recupero, ferma restando la legittimità di procedere a controlli su attività ed impianti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/136/SAEC-GIU/CS del 26.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.