L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica 17 marzo 2026, n. 6, ha precisato che l'aliquota IVA del 22% si applica solo alla specifica attività deposito dei rifiuti in discarica o avvio ad incenerimento senza recupero energetico.
Restano escluse le altre attività che rientrano nella definizione di "gestione dei rifiuti" (art. 183, lett. n) del D.lgs. n. 152/2006), tra cui quella di trasporto dei rifiuti, che rimangono soggetta alla aliquota IVA del 10%.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/141/SAEC-DIS/PE del 30.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.