La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218 depositata il 23 novembre 2021, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici (e relativo articolo della legge delega).
Secondo la Corte, la previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione – mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate – costituisce “una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine” di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 292/2021/TO del 26.11.2021 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.