La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43626 del 26 novembre 2021, ha chiarito che le terre e rocce da scavo, frammiste con altri materiali di risulta da attività di manutenzione stradale, sono rifiuti non potendo beneficiare della qualifica di sottoprodotti secondo quanto previsto dal Dpr 120/2017 recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 023/2022/CS del 24.01.2022 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.