La Corte di Cassazione con sentenza 3299/2022 ha ritenuto che l’Ente risponde ex 231/2001 se il reato presupposto commesso con violazione della normativa antinfortunistica determini un vantaggio oggettivo per l’impresa, indipendentemente dalla volontà di conseguirlo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 061/2022/TO del 16.02.2022 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.