L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha risposto al quesito inviato da FISE Unicircular sull’eventuale obbligo di iscrizione all’Albo nella cat. 8 (commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione) di quelle aziende che pubblicizzano on line servizi di demolizione di veicoli a fine vita provvedendo, per conto del cittadino che ha intenzione di disfarsi del proprio veicolo, a reperire l'impianto autorizzato che provvede al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione dal PRA del veicolo; per tale attività peraltro le citate aziende richiedono al demolitore un contributo economico per ogni veicolo segnalato, senza la stipula di alcun contratto.
Sul quesito l’Albo ha chiarito che “l'attività descritta si configura come intermediazione dei rifiuti alla luce della previsione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), del D.Lgs 152/06 che definisce intermediario “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti" e che, pertanto, le aziende in esame, che non acquisiscono la materiale disponibilità del veicolo fuori uso, sono obbligate all'iscrizione all'Albo nella categoria 8.