Segnaliamo due recenti sentenze della Corte di Cassazione la quale - con le pronunce n. 52993/2018 e 40687/2018 – ha ribadito alcuni principi di diritto in tema di qualificazione (o meno) come rifiuti di oggetti di cui ci si disfi o si intenda farlo, congiuntamente al tema della responsabilità in caso di deposito incontrollato.
Nel merito, con entrambe le sentenze richiamate, la Cassazione ha condannato per gestione e deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 1 e 2, D.lgs. 152/2006) soggetti che - a diverso titolo - occupavano terreni agricoli e su cui giacevano in modo incontrollato oggetti e materiali di diversa natura.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 209/2018/TO del 29.11.2018 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.