La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11452 del 14 marzo 2019 ha stabilito che il fresato bituminoso proveniente dall’asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un materiale classificato come rifiuto speciale che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se viene inserito in un ciclo produttivo e viene utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l’utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 062/2019/NA del 19.04.2019 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.