ALBO GESTORI AMBIENTALI - Delibere 3/2019 e 4/2019 su requisiti e verifiche RT
L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato due recenti delibere in materia di responsabile tecnico:
Delibera 25 giugno 2019 n. 3 su modifiche ed integrazioni alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120;
Delibera 25 giugno 2019, n. 4 su criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’art. 13 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.
Lo scorso 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato riguardante il modello di certificato che dovrà essere utilizzato dagli impianti che effettuano il trattamento temporaneo dei rifiuti spediti, per confermare che è stato completato un trattamento successivo in un altro impianto.
Il JRC, Centro di ricerca della Commissione europea, ha avviato una consultazione per aggiornare il rapporto “Modelling plastic flows in the European Union value chain”, pubblicato nel 2022, che riporta un modello di analisi del flusso di massa relativo all’intera catena del valore della plastica negli Stati europei.
Pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3403, ha stabilito che nel caso in cui un appalto di servizi venga prorogato per mezzo di un’ordinanza sindacale urgente in attesa della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente ...
Il responsabile tecnico, previsto dalla disciplina dell’Albo gestori ambientali, ha il dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti e risponde quindi, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi e connessi alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.