AssoAmbiente

News

Ritardi di pagamento della PA - sentenza CGUE 28 gennaio 2020

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è nuovamente espressa, con la sentenza del 28 gennaio 2020 (C-122/18), in tema di ritardi di pagamento della PA ribadendo che la normativa italiana non è conforme alla direttiva 2011/7/UE perché non assicurerebbe il saldo delle fatture entro i termini previsti per le pubbliche amministrazioni.

La sentenza è arrivata a seguito del ricorso presentato dalla Commissione europea che ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, in particolare, a quelli di cui all'articolo 4 di tale direttiva.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 018/2020/TO del 29.01.2020 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.

» 29.01.2020

Recenti

09 Marzo 2023
Riutilizzo acque reflue – riscontro DPR MASE
Dal prossimo 26 giugno troverà applicazione quanto disposto nel del Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua.
Leggi di +
08 Marzo 2023
Garanzia di origine – schema decreto MASE
In attuazione a quanto disposto all’art. 46 (Garanzia di origine) del D.Lgs 199/2021 di recepimento della RED II, il MASE ha predisposto una bozza di decreto e avviato confronto con gli stakeholder.
Leggi di +
07 Marzo 2023
Studio Cassa Depositi e Prestiti su materie prime critiche
Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato uno studio intitolato “Transizione ecologica e digitale: il punto sulle materie prime critiche”
Leggi di +
07 Marzo 2023
Risposta interpello MASE su impatti cumulativi VIA
La valutazione ambientale di un'opera in un distinto progetto precedentemente autorizzato deve, arrivato il momento del relativo esame, considerarne l'impatto congiuntamente a quello dell'opera già valutata.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL