La formulazione dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (“CuraItalia”) poi convertito in legge n. 27/2020 ha suscitato preoccupazione tra le imprese e un acceso dibattito nelle ultime settimane, stante il rischio di una distorta interpretazione che potesse determinare responsabilità civili e penali come conseguenza automatica del contagio da COVID-19 del lavoratore dipendente. I dubbi non erano stati fugati nemmeno dalla circolare INAIL n. 13/2020 del 3 aprile u.s.
Dopo alcuni interventi pubblici del Ministro del Lavoro, interrogazioni parlamentari e un comunicato stampa dell’INAIL intervenuti negli ultimi giorni ed atti a rassicurare circa la corretta interpretazione dell’articolo 42, comma 2, è quindi stata emanata il 20 maggio u.s., con il parere favorevole del Ministro del Lavoro, l’allegata circolare INAIL n. 22, che conferma quindi che “non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 107/2020/MI del 22.05.2020 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.