Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n. 938 del 22 maggio 2020 – vd. Allegato) sul regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale.
Lo "Schema di regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale", attuativo dell'articolo 184-ter, comma 2, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è composto da sette articoli e tre allegati.
Il Consiglio di Stato ha formulato principalmente rilievi di ordine tecnico-formale. Per quanto concerne invece i rilievi di ordine sostanziale si evidenzia la richiesta al Ministero di integrare le definizioni di "inerti recuperati" e di "rifiuti inerti". Inoltre viene richiesto al Ministero di spiegare le ragioni per le quali, nell'ambito dei presidi ambientali minimi richiesti agli impianti di recupero (allegato 1), ha precisato che i sistemi di trattamento e monitoraggio delle emissioni siano da considerarsi "eventuali".
Il CdS, infine, ha invitato il Ministero a valutare la congruità con la disciplina Reach dell'allegato 2 (Scopi specifici ammessi per gli inerti recuperati) dello schema di regolamento, laddove limita la restrizione stabilita dalla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce al solo confezionamento di calcestruzzi, "escludendo altri materiali che pure potrebbero contenere cemento o miscele di cemento (ad esempio, la malta)".
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo del Parere in allegato.