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Presunzione di pericolosità in caso di analisi estremamente parziali

Il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della classificazione dei rifiuti, soffermandosi sulle analisi di campioni di rifiuti svolte in modo estremamente parziale.

Dopo un richiamo il principi di diritto della Cassazione, pronunciatasi in seguito alla Corte di Giustizia europea in tema di classificazione rifiuti, il Tribunale ricorda che “pur non essendo esigibile dal detentore l'obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l'onere di qualificarli come pericolosi: a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse”; b) laddove l'impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 163/2020/TO del 16.09.2020 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.

» 16.09.2020

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