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Divieto immissione sostanze CMR su abbigliamento e tessili

Dal 1° novembre 2020 è diventato applicabile il divieto di immissione sul mercato di determinate sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (cd. "CMR") presenti nei capi d'abbigliamento, negli articoli tessili e nelle calzature.

Tale divieto è stato previsto con il Regolamento 2018/1513/Ue della Commissione europea (vd. allegato) che ha introdotto un nuovo punto (n. 72) all'allegato XVII “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del Regolamento 1907/2006/CE (cd. Regolamento REACH). Secondo quanto stabilito dal provvedimento, dal 1° novembre 2020, non possono più essere immesse sul mercato una serie di sostanze (tra cui cadmio, piombo, benzene, benzo[e]pirene e formaldeide) cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B, se presenti in concentrazioni superiori a un determinato livello (espresso per ognuna delle sostanze elencate in mg/kg) nei capi d'abbigliamento e relativi accessori (borse comprese), nelle calzature o in articoli tessili che vengono a contatto con la pelle (come biancheria da letto o pannolini riutilizzabili).

Il divieto non si applica ai capi d'abbigliamento e alle calzature esclusivamente in cuoio, ai dispositivi di fissaggio non tessili, agli indumenti di seconda mano, alla moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno e agli articoli tessili usa e getta.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del regolamento allegato.

» 10.11.2020

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