La Corte di Cassazione con la sentenza 24 novembre 2020, n. 32737, ha ricordato che l'esportazione di rifiuti tessili frammisti ad altri rifiuti soggetti a notifica ex regolamento 1013/2006/Ce sull'esportazione di rifiuti, diventa anch'essa soggetta a notifica e autorizzazione.
Il caso riguarda il ricorso contro l’ordinanza di sequestro del Tribunale, in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti (454-quaterdecies Codice penale), di un quantitativo di rifiuti destinati all’esportazione in Tunisia e dichiarato come "rifiuti tessili non pericolosi", ma risultato contenente anche un quantitativo di scarpe, borse e giocattoli (rifiuti non tessili soggetti a notifica).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 223/2020/NA del 04.12.2020 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.