La Corte Costituzionale con la sentenza n. 189, depositata il 7 ottobre 2021, ha stabilito che nell’attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti - che rientra nella materia della tutela dell’ambiente - le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell’ambiente.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale – ha precisato la Corte – decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell’ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione - successiva alla normativa censurata - si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 202/2021/TO del 08.10.2021 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.