La legge 21 gennaio 2022, n. 3 recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.». di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ha ulteriormente prorogato il termine riportato all’articolo 9 in materia di sorveglianza radiometrica Il provvedimento dispone che all’articolo 72, comma 4, primo periodo, del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite ora dalle seguenti: «31 marzo 2022».
Si riporta il testo dell’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:
«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo).
— Omissis
4. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022 , continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Omissis .».