Riportiamo di seguito il testo della lettera a firma del Presidente del Fondo FASDA inviata a
- Aziende che applicano i ccnnll dei servizi ambientali
- Federambiente
- FISE Assoambiente
- Associazioni Territoriali di Confindustria
- Organizzazioni Sindacali Nazionali
Alla luce degli accordi definiti con la compagnia assicurativa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative e con la società incaricata della gestione amministrativa delle posizioni contributive individuali, lo scorso 25 luglio le parti stipulanti il ccnl Federambiente e il ccnl Assoambiente hanno definito un ulteriore Protocollo di intesa che ha dato attuazione agli impegni previsti dal punto n. 12 del Protocollo del 24 marzo 2014.
Tali impegni richiedevano di precisare alcuni particolari aspetti relativi agli obblighi contributivi e all’individuazione dei dipendenti.
Su due di essi pare opportuno richiamare l’attenzione delle imprese, ai fini dell’espletamento degli adempimenti di loro competenza.
Individuazione e computo del personale “in forza”.
Dato per inteso che i dipendenti per i quali è dovuto il contributo trimestrale ordinario sono quelli individuati dal punto n. 2 del Protocollo in esame, si considera “in forza” il personale che risulti alle dipendenze dell’impresa rispettivamente alle date del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre, del 31 dicembre di ogni anno.
A tali fini, è irrilevante il fatto che il personale dipendente alle predette date si trovi - per qualsiasi motivo, previsto dal ccnl o dalle leggi vigenti - nella posizione di sospensione dalla retribuzione ovvero di aspettativa non retribuita.
Atteso che la disposizione del punto n. 6, 2° capoverso, del Protocollo non correla tale irrilevanza a una determinata durata del periodo di sospensione o di aspettativa, resta fermo che il contributo trimestrale ordinario dovrà essere versato per intero dall’impresa anche qualora il dipendente “in forza” sia sospeso dalla retribuzione o in aspettativa non retribuita anche per parte o per l’intera durata di uno o più trimestri.
Versamento della contribuzione trimestrale ordinaria: datore di lavoro obbligato e date di effettuazione.
Il punto n. 2 del Protocollo precisa che l’importo del contributo ordinario trimestrale dovuto dalle imprese è “unitario”, “non frazionabile”.
In tale presupposto, al giorno 16 di ogni prefissato trimestre l’obbligo del versamento dell’intera quota contributiva è in capo allo specifico datore di lavoro affidatario del servizio a tali date: si veda anche il punto n. 7, 1° e 2° capoverso, del Protocollo medesimo.
Come precisato più volte nel Protocollo, il versamento della contribuzione ordinaria avviene con cadenza trimestrale.
Si è preferita tale temporalità per ridurre al massimo gli adempimenti aziendali al riguardo e, insieme, facilitare le operazioni di conciliazione da parte del “service amministrativo”, con benefici in termini di economicità ed efficienza operativa della gestione.
Per esigenze amministrative connesse ai contratti stipulati di cui sopra e alle procedure INPS ( a partire dal prossimo 16 ottobre, i versamenti verranno effettuati tramite il modulo F24), per il versamento trimestrale è stata individuata convenzionalmente dalle parti la data del 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio di ogni anno.
Per queste ragioni, le variazioni del personale “in forza” nei periodi intermedi (ad esempio, tra il 1° luglio e il 16 luglio o tra il 1° ottobre e il 16 ottobre) non devono essere in alcun modo considerate.
Avvicendamento di imprese nell’appalto.
Come si è ricordato poco sopra, il datore di lavoro che ha, singolarmente, la responsabilità dell’obbligo contributivo è l’affidatario del servizio nel giorno del versamento nelle programmate scadenze trimestrali.
Nel caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto nel corso dei quattro trimestri dell’anno solare, le parti hanno convenuto, in via eccezionale, che detto affidatario corrisponda quanto dovuto avendo a riferimento il personale “in forza” nel giorno del versamento, e non già con riguardo al personale “in forza” nell’ultimo giorno del trimestre precedente.
Tale obbligo sussiste, naturalmente, anche qualora lavoratori siano passati alle dipendenze dell’affidatario, ad esempio, tra il 1° luglio e il 16 luglio o tra il 1° ottobre e il 16 ottobre.
Il criterio è stato già adottato nell’ultimo rinnovo contrattuale per il pagamento della somma “una tantum”, nell’obiettivo di contenere il diffuso contenzioso reiteratosi negli anni relativamente alla copertura del periodo di carenza contrattuale, in quanto in grado di equilibrare sostanzialmente la ripartizione degli oneri tra le imprese concorrenti nel medio periodo.
Come osservato nella circolare n. 3/2014 del 7 luglio scorso, si tratta di un criterio eccezionale, reso necessario – a giudizio delle parti - dall’esigenza di garantire, nella gestione del rapporto assicurativo, la regolare continuità contributiva delle posizioni individuali, nel convincimento della realizzazione di un complessivo equilibrio del sistema.
A conferma del criterio di unicità della responsabilità dell’obbligo contributivo, anche qualora le imprese interessate all’avvicendamento si siano accordate per l’attribuzione pro quota del contributo ordinario, resta ferma la responsabilità del versamento dell’intero ammontare del contributo in capo all’impresa che risulti affidataria del servizio nel giorno 16 delle previste scadenze trimestrali.
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Si coglie l’occasione per informare che il Fondo renderà noto in settembre un crono programma di incontri seminariali – con la partecipazione della Compagnia – per illustrare nel dettaglio il funzionamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa di FASDA.
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Con l’impegno di fornire ulteriori istruzioni e aggiornamenti con riguardo agli adempimenti delle aziende e dei dipendenti nonché ai servizi informativi che saranno forniti anche tramite il sito web del Fondo FASDA, si porgono cordiali saluti.
Documento Originale in allegato.