UNIRE e ASSOAMBIENTE, lo scorso mese di marzo, hanno richiesto al MATTM un chiarimento interpretativo in merito alle disposizioni in materia di gestione di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle stampanti e fotocopiatrici. Il quesito verteva in particolare sull'applicazione del comma 4 dell'art. 266 del D.Lgs 152/06 (“i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”): a questo riguardo è stato chiesto di chiarire se il servizio di raccolta dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, mediante il mero ritiro con "ecobox" (dove l’operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito della stessa nell’ecobox viene eseguita dall’utilizzatore), possa essere ricondotta all’ipotesi descritta dall’articolo in parola.
Il MATTM, nella risposta (vd. allegato), ha evidenziato come, ai fini dell’applicazione della norma, assuma un rilievo centrale il fatto che l’attività di manutenzione venga confermata dalla presenza di un regolare contratto stipulato tra manutentore e soggetto committente. Il contratto di manutenzione dovrà in particolare prevedere che gli interventi vengano eseguiti da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione e che la gestione dei rifiuti prodotti e' a carico del medesimo manutentore.
Il MATTM precisa inoltre che, ai fini del trasporto, il FIR dovrà essere compilato identificando come “produttore del rifiuto” l’impresa di manutenzione e come “sede del produttore di rifiuti” il recapito della stessa, riportando nelle note il luogo dove è stata svolta l’attività di manutenzione.
I rifiuti dell’attività di manutenzione non potranno essere lasciati in deposito presso il committente a meno di un’autorizzazione allo stoccaggio rifiuti conto terzi detenuta da quest’ultimo.