Il decreto 15 febbraio 2017 del MATTM recante “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni” (G.U. n. 54 del 6 marzo 2017), in vigore dal 21 marzo p.v., definisce le modalità attuative dell'art. 263 comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/06 che reca la disciplina sulla destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare).
In particolare esso stabilisce che “Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255 comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato ...” e deve essere impiegato, in via prioritaria, per l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale. “Il restante cinquanta percento dei proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni” e deve essere impiegato in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree verdi, nei parchi, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario.
Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, devono essere riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti.