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Informiamo che il giorno 12 novembre u.s. si è tenuto in Confindustria un incontro di approfondimento delle tematiche specifiche relative all’applicazione del Regolamento REACH, nell’ambito del quale si è discusso in particolare della relazione tra REACH e sostanze derivanti da operazioni di recupero, a seguito della pubblicazione della Linea Guida ECHA (v. Allegato 1) sui rifiuti e sulle sostanze recuperate e delle relative Linee guida confederali (v. Allegato 2).

All’incontro hanno partecipato diverse associazioni territoriali e di categoria, nonché alcuni rappresentanti dei Ministeri e degli enti competenti per il REACH (Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente, Istituto superiore di sanità e ISPRA). Durante l’incontro sono stati approfonditi i contenuti della Linea Guida ECHA e delle Linee Guida confederali, con l’intento in particolare di condividere i contenuti di queste ultime con i Ministeri interessati. Relativamente alle Linee Guida confederali, è stato ribadito che il documento di Confindustria intende offrire un orientamento (da considerare come indirizzo applicativo non esaustivo) alle imprese interessate ai fini dell’applicazione del REACH. Risulta infatti di fondamentale importanza, fornire alle aziende che operano nei settori del recupero, indicazioni il più chiare possibili anche al fine di evitare una eventuale penalizzazione della loro attività in Italia e in Europa.

In tale contesto, vi è stata una sostanziale condivisione del documento confederale da parte dei Ministeri, che però si sono riservati di approfondire alcuni aspetti specifici (v. oltre). Evidenziamo che sia le linee guida ECHA, sia le linee guida confederali potranno subire modifiche o integrazioni a seguito di ulteriori sviluppi della materia sia a livello europeo che nazionale. Il tema pertanto continuerà ad essere seguito a livello confederale con i Ministeri interessati.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha raccomandato di porre specifici quesiti o richieste interpretative (relativi a questa materia e più in generale all’applicazione REACH) all’help desk nazionale (www.helpdesk-reach.it)  che potrà fornire risposte ufficiali in merito alla corretta attuazione del REACH. Oltre a ciò è possibile consultare le FAQ e porre dei quesiti anche sul sito internet dell’ECHA (www.echa.europa.eu/home_it.asp).

Per quanto concerne la prossima scadenza per la registrazione delle sostanze prevista per il 30 novembre 2010 (si veda ns. Circolare n. 206/2010), ricordiamo che entro tale data i produttori o importatori di sostanze chimiche dovranno obbligatoriamente registrare le sostanze più pericolose oltre 1 tonnellata/anno, le sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico oltre 100 tonnellate/anno e le sostanze prodotte o importate oltre le 1000 tonnellate/anno. La registrazione potrà tuttavia essere effettuata soltanto per quelle sostanze che sono già state oggetto di pre-registrazione nei termini.

A tal proposito, segnaliamo che gli elenchi delle sostanze pre-registrate e delle sostanze già registrate sono disponibili, ed in continuo aggiornamento, sul sito internet dell’ECHA al seguente link http://www.echa.europa.eu/datasharing_it.asp.

In relazione all’esenzione prevista dall’art. 2.7d del Regolamento REACH per le sostanze recuperate all’interno della Comunità per le quali sia già stata registrata la corrispondente sostanza vergine evidenziamo che, ai sensi della citata Linea guida ECHA, Versione 2 del maggio 2010 (pag. 19), i destinatari di sostanze recuperate esenti dalla registrazione non riceveranno il numero di registrazione; ciononostante alcuni utilizzatori a valle della sostanza lo richiedono per ragioni di tranquillità o esigenze di mercato.

Allo stesso modo, sempre la Guida ECHA (pag. 14) evidenzia che i generatori di una sostanza recuperata di norma non riceveranno, dal fabbricante della sostanza vergine corrispondente, una SDS (Scheda di dati di Sicurezza) dato che non svolgono il ruolo di utilizzatori a valle della sostanza e che quando un materiale diventa rifiuto si interrompono le informazioni relative alla catena di approvvigionamento della sostanza registrata a monte. La Guida prevede tuttavia che il generatore della sostanza recuperata prepari indipendentemente una SDS, utilizzando le informazioni disponibili sul sito internet dell’ECHA, o chieda il permesso ai proprietari delle SDS delle sostanze vergini per l’uso delle stesse, il tutto senza violare alcun diritto di proprietà. Le informazioni necessarie per la preparazione di una SDS sono contenute nell’art. 31 e nell’allegato II del Regolamento REACH.

Tutta la situazione sopra descritta evidenzia come gli utilizzatori di materiali recuperati si trovino ad acquistare sostanze per cui sono disponibili un numero inferiore di informazioni rispetto a quelle vergini, con le relative implicazioni negative dal punto di vista commerciale: sulla questione i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico si sono dimostrati favorevoli alla ricerca di una soluzione che non penalizzi, da un punto di vista concorrenziale, l’impiego dei materiali ottenuti dal recupero, considerate le priorità fissate dalla stessa Comunità in materia di gestione dei rifiuti.

In relazione alla problematica di dimostrare l’identità della sostanza recuperata con la relativa sostanza vergine, i rappresentanti del Ministero, nel ribadire la validità del principio generale 80/20 con riguardo alla percentuale ammessa di impurità, hanno messo in risalto che la quota di impurezze e/o dei contaminanti non deve comunque mutare la classificazione della sostanza, in particolare sotto il profilo della pericolosità (v. pag. 11 Guida ECHA). La Guida (pag. 16) individua una serie di modalità su cui l’operatore del recupero può basare la propria valutazione sull’identità della sostanza e specifica che “una valutazione analitica caso per caso del materiale recuperato deve essere svolta solo se tutte le altre fonti di informazioni non riescono a fornire informazioni sufficienti”.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra, Vi rinnoviamo l’invito a segnalarci eventuali problematiche specifiche che scaturiscano dall’applicazione del Regolamento e delle indicazioni contenute nella Guida ECHA in particolare quelle non risolte dall’help desk, onde poter provvedere alla segnalazione delle stesse a Confindustria ed ai Ministeri competenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 18.11.2010
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