AssoAmbiente

News

096/2017/PE

Sulla G.U. n.108 dell’11 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, in vigore dal prossimo 26 maggio.

Il provvedimento disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi in relazione a:

  1. istruttoria per il primo rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti – tariffa in Allegato I, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  2. all'istruttoria per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata - tariffa in Allegato II, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  3. all'istruttoria in caso di modifiche sostanziali (art. 29-nonies, comma 2 TUA) in una istallazione già dotata di AIA, in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o con autonomo provvedimento (art. 29-octies, comma 4 TUA) – tariffa in Allegato I, punto 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto;
  4. all'istruttoria per la valutazione della comunicazione (art. 29-nonies, comma 1 TUA) – tariffa in Allegato III del decreto;
  5. alle attività di controllo (art. 29-decies, comma 3 TUA) basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione - tariffa in Allegato IV del decreto;
  6. alle visite di verifica presso l'installazione che avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni autorizzative (art  29-decies, comma 11-ter TUA) - tariffa in Allegato IV del decreto.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie (art. 29-decies, comma  4 TUA).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 152/06 e smi (TUA) le “spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria” delle domande di AIA sono a carico del gestore, che ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui alle sopra richiamate lettere a) e b), dovrà inoltre asseverare, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione, le seguenti informazioni:

  • elenco attività di cui all'allegato VIII alla Parte II TUA condotte nell'installazione;
  • presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad AIA localizzati nel medesimo sito;
  • numero fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • numero fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
  • numero fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione (UNI EN ISO 14001 o Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS);
  • se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa Seveso o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
  • se l'installazione e' collocata in un SIN;
  • se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL;
  • se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA.

Il provvedimento dispone inoltre le modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (art. 5) e dei controlli (art. 6), rimandando all’allegato VI per le modalità generali, non contabili, inerenti alla conduzione delle stesse.

Entro il 7 novembre 2017 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate, con proprio provvedimento, ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento alle disposizioni del decreto in oggetto, per le istruttorie e le attività di controllo di propria competenza. Sino alla emanazione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti a livello territoriale.

Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 12.05.2017
Documenti allegati

Recenti

04 Ottobre 2024
Regolamento POP – Modifiche limiti Hbcdd nella plastica riciclata
Sulla GUUE è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2555 che va a modificare il Regolamento (UE) 2019/1021 sui POPs riducendo il limite massimo consentito per la presenza dell’esabromociclododecano (Hbcdd) nella plastica riciclata ...
Leggi di +
02 Ottobre 2024
Inosservanza diffida P.A. senza termine non giustifica sospensione autorizzazione
L'inosservanza della diffida con cui la P.A. ha intimato ad una impresa il rispetto delle prescrizioni per la gestione dei rifiuti, senza fissare un termine per l'adeguamento, non può giustificare la sospensione dell'autorizzazione.
Leggi di +
02 Ottobre 2024
Eurostat su produzione rifiuti organici
Nel 2022, secondo i dati raccolti ed elaborati da Eurostat, sono stati prodotti in Europa 132 kg di rifiuti alimentari per abitante, pari a 59,2 Mt di rifiuti sia commestibili che non commestibili.
Leggi di +
02 Ottobre 2024
Corso FEAD su Diritto dell’Unione Europea – 4 ottobre 2024, ore 11
FEAD ha organizzato una lezione sui fondamenti del diritto dell’Unione Europea, riservata ai propri membri
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL