AssoAmbiente

News

Assimilazione, TAIRR “la bozza di Decreto è il primo passo verso maggiore equità e concorrenza”

Comunicato stampa del 21 giugno 2017


Assimilazione rifiuti, TAIRR “la bozza di Decreto è il primo passo verso maggiore equità e concorrenza nella gestione rifiuti, ma serve un ulteriore sforzo”
 

Roma, 21 giugno 2017 – “La bozza di decreto sui criteri di assimilazione diffusa dal Ministero dell’Ambiente contiene elementi interessanti per porre un freno all’assimilazione indiscriminata, ma va migliorata in vari aspetti per assicurare condizioni eque e concorrenziali sia per gli utenti finali che per gli operatori della gestione dei rifiuti”.

E’ questo il giudizio del TAIRR – il Tavolo Interassociativo Recupero e Riciclo che riunisce alcune tra le principali Associazioni di imprese operanti nella Circular Economy, Assorecuperi, Assorimap, Assosele, FISE Assoambiente e FISE UNIRE – sul testo dell’atteso decreto sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, inviato dal Ministero ai diversi stakeholders per le consultazioni con le quali le associazioni imprenditoriali saranno in questi giorni chiamate ad esprimersi. 

Già recentemente le cinque componenti del Tavolo (cui presto se ne aggiungeranno altre che hanno espresso forte interesse a entrare) hanno puntato il dito contro “l’indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, attraverso cui ingenti quantitativi di rifiuti di provenienza commerciale e industriale vengono sottratti al libero mercato per essere gestiti in regime di esclusiva da pubbliche amministrazioni. Situazione, questa, che impedisce di fatto il corretto, trasparente ed effettivo contenimento dei costi della gestione dei rifiuti, che ricadono immancabilmente su imprese e cittadini”.

La bozza di decreto - che dovrebbe tracciare il confine tra l’ambito del servizio di raccolta rifiuti svolto in esclusiva per le amministrazioni locali e l’ambito in cui, invece, i produttori di rifiuti da attività produttive e commerciali sono liberi di rivolgersi al mercato - identifica con chiarezza alcuni limiti all’assimilazione, oggi spesso oltrepassati dalle pubbliche amministrazioni (nonostante alcuni vincoli siano già definiti a livello normativo), escludendo i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive (compresi i magazzini) e gli imballaggi per il trasporto.

Il testo attualmente proposto, inoltre, impone ai Comuni il divieto di assimilare determinate attività commerciali (come negozi, supermercati, ipermercati) che superano specifiche soglie dimensionali stabilite in base alla superficie. Tuttavia, è necessario, secondo i componenti del TAIRR, che queste soglie siano fissate per tutte le categorie di attività produttrici di rifiuti speciali previste dal decreto (quindi, ad esempio, anche per ristoranti, alberghi, uffici, ospedali, ecc.) e a prescindere dal metodo di misurazione dei rifiuti utilizzato dal Comune (sistema di misurazione presuntivo o puntuale), poiché in caso contrario le categorie di attività per cui non è previsto un limite dimensionale saranno automaticamente assimilate e soggette alla tassa sui rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che si avvalgano o meno del servizio pubblico. Questo comporterebbe una palese violazione del principio comunitario “Pay As You Throw” (PAYT) ossia “paga per quello che butti”.

Non si tratta qui di escludere dal pagamento della tassa superfici che usufruiscono di servizi comuni quale ad esempio la pulizia stradale: i produttori di rifiuti speciali non assimilati continueranno comunque a pagare questi servizi attraverso una quota della tariffa, ove la legge lo preveda – sostengono i rappresentanti delle associazioni del TAIRR. “Si tratta piuttosto di far valere un principio di giustizia, di equità e di concorrenza, poiché oltre la soglia quantitativa il Comune può comunque, già ora, offrire il servizio anche a questi utenti, ma deve farlo in convenzione, ossia in un rapporto di natura privatistica, in competizione con gli altri operatori presenti sul mercato."

» 21.06.2017

Recenti

15 Ottobre 2025
Sentenza TAR Puglia su impossibilità per l’ETC di effettuare modifica in riduzione del canone successiva alla validazione del PEF.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 1303 del 16/09/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una azienda contro il Comune di Ostuni e nei confronti dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER)
Leggi di +
13 Ottobre 2025
TAR Veneto su autorizzazione EoW terre e rocce da scavo
Il TAR del Veneto, con la sentenza n. 1618 del 25 settembre 2025, si è espresso su un ricorso avanzato da una azienda per il mancato rilascio di una autorizzazione finalizzata a poter qualificare come End of Waste terre recuperate rispettanti le soglie di concentrazione per l’impiego nei siti industriali.
Leggi di +
13 Ottobre 2025
Interpello MASE su bonifica area inquinata da amianto
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da una Pubblica amministrazione ha ribadito che occorre rivolgersi direttamente al Ministero della salute nel caso occorra bonificare, mettendo in sicurezza, un'area inquinata da rifiuti contenenti amianto.
Leggi di +
13 Ottobre 2025
UE – Rettifica UE 2025/90795 su comunicazione ETS
L'Unione europea ha pubblicato una Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, modificando alcune disposizioni sulle modalità di comunicazione delle emissioni di gas serra a carico dei gestori degli impianti soggetti al Sistema ETS ("Emission Trading System").
Leggi di +
13 Ottobre 2025
REGIONE LOMBARDIA – Approvazione elenco Comuni idonei spandimento fanghi
Con decreto n. 13414 del 1° ottobre 2025 la Regione Lombardia ha approvato l’elenco dei Comuni della Lombardia idonei e non idonei all’impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione per la campagna agricola 2025-2026.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL