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031/2015/LE

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 125 del 3 settembre 2014 con cui davamo notizia dell’approvazione della Legge di conversione del DL 91/2014 per un aggiornamento in materia, in particolare su quanto disposto all’art. 15 del provvedimentoche rimanda ad un futuro decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA e per le modalità con cui le Regioni dovranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Pur in attesa dell’emanazione del suddetto decreto, per rendere immediato ed effettivo il riallineamento del diritto interno al diritto UE, con la disposizione dell'art. 15, comma 1, lett. c), del D.L. n. 91/2014, il Legislatore ha previsto un'apposita norma transitoria secondo la quale “Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V”.

L’Associazione ha seguito fin dall’inizio l'iter di predisposizione del Decreto formulando, anche con l’ausilio del gruppo di lavoro a cui partecipano le aziende associate, specifiche osservazioni e proposte per correggere talune criticità del provvedimento e, in particolar modo, per ridurre al minimo la discrezionalità delle singole Regioni nello stabilire disposizioni più restrittive puntando sull’esigenza di rendere immediatamente applicabili su tutto il territorio le disposizioni dell’emanando decreto nelle more dell’adeguamento da parte delle autorità locali.

In considerazione del fatto che lo schema di decreto predisposto dal MATTM è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere e che, sulla base di quanto sopra detto, al momento è in vigore la norma transitoria che prevede la verifica di assoggettabilità “caso per caso”, il Ministero per affrontare i molteplici quesiti pervenuti ed inerenti la portata dell’interpretazione della norma, ha pubblicato un’apposita nota (riportata in allegato alla presente) che stabilisce che:

a)      “le soglie fissate per le singole categorie progettuali dall’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove previste, non sono più applicabili in quanto tali

e, conseguentemente

b)      la procedura di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata a seguito di esame “caso per caso”, condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie elencate nell’Allegato IV sulla base dei criteri individuati nell’allegato V, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali già fissate dalla normativa statale e regionale, come pure dagli eventuali criteri previsti nella normativa regionale che limitano il campo di applicazione della medesima”.

La Nota esplicativa a firma del Ministro continua altresì sostenendo che“appare evidente quindi che la valutazione "caso per caso", introdotta nell'ambito dell'art. 15 del d.l. n. 91 / 2014 è stata introdotta al solo per sopperire all'esigenza di rispettare le disposizioni comunitarie nel periodo transitorio in cui le soglie e i criteri già definiti nel d.lgs. 152/ 2006 non possono essere utilizzati in quanto non coerenti con le disposizioni comunitarie.La stessa direttiva VIA, infatti, considera che i progetti contemplati nell'allegato II (trasposto in massima parte nell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006.), non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi" e che pertanto detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull'ambiente", precisando inoltre che "gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a, esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri".

Al momento, nelle more dell’emanazione del DM sulle Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome, per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti dell'allegato IV siano oggetto di una procedura di screening (ex art. 20 D.lgs. 152/2006), al fine di determinare quando sussistano le condizioni per sostenere motivatamente l'assenza o la scarsa significatività di effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dei citati progetti, il MATTM propone come riferimento la Guida della Commissione europea “Guidance on EIA — Screening" (2001) (disponibile al sito web della Commissione europea: http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf), predisposta per fornire indirizzi operativi per affrontare la procedura di screening in accordo con i requisiti della direttiva VIA.

Negli intenti del MATTM, pertanto, lo strumento della Guida della Commissione europea rappresenta un utile riferimento metodologico ed operativo per applicare correttamente la normativa transitoria di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del D.L 91 /2014, con particolare riferimento ai casi in cui, pur in presenza di progetti di modesta entità, sussistano dubbi e incertezze in merito alla presenza di potenziali impatti ambientali significativi. Esse hanno pertanto l’obiettivo di supportare il processo decisionale dell’Autoritàcompetente che, in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti ambientali significativi, censiti mediante apposite checklist, può decidere di:

a)    assoggettare il progetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06;

b)    non ritenere necessario che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006, né alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 15212006, avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.

In attesa di fornirVi ulteriori aggiornamenti sull’iter di approvazione del decreto, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

» 13.02.2015
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