AssoAmbiente

News

060/2017/PE

Nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

Il provvedimento si applica alle attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue (art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi), intraprese da un organismo collettivo - previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente, che ne da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani - al fine dell'utilizzo del compost prodotto.

Sono escluse le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 214 del D.Lgs. 152/06 e smi e agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi.

Tra le definizioni riportate nel provvedimento si segnala in particolare quella di “utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost prodotto”.

Le apparecchiature idonee all'attività di compostaggio di comunità, possono produrre compost mediante decomposizione aerobica, in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica), o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1, max 10 ton/anno trattate), media (T2, max 60 ton/anno trattate) e grande (T3, max 130 ton/anno trattate) secondo la tabella di cui all'allegato 5.

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

  • rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
  • rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
  • segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
  • scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
  • materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell’apparecchiatura (15 02 03);
  • imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
  • imballaggi in legno (15 01 03);
  • carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i seguenti parametri:

a)    umidità tra 30 e il 50%;
b)    temperatura massima non superiore ai 2°C rispetto a quella ambientale;
c)    pH tra 6 e 8,5;
d)    frazioni estranee inferiori al 2% in peso;
e)    frazioni pericolose assenti.

Si rinvia al DM 266/2016, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

Cordiali saluti.

» 27.02.2017
Documenti allegati

Recenti

27 Novembre 2025
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 28 novembre 2025 ore 11.00
Segnaliamo che il prossimo appuntamento organizzato da FEAD di aggiornamento sui principali dossier europei in discussione si terrà il 28 novembre 2025, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Leggi di +
27 Novembre 2025
ARERA – Presentato appello avverso sentenze Tar Lombardia sui limiti dei poteri regolatori dell’Autorità
ARERA con Deliberazione 520/2025/C/RIF del 25 novembre 2025 ha comunicato di aver proposto appello avverso le sentenze n. 3496 e n. 3497 del 30 ottobre 2025 ...
Leggi di +
26 Novembre 2025
Fondo per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio
Il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 79 del 25 novembre 2025 che istituisce un fondo per la transizione energetica nel settore industriale e che contiene i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti da alcune tipologie di imprese.
Leggi di +
26 Novembre 2025
DPCM 22 novembre 2025 su nota metodologica aggiornamento fabbisogni Comuni 2025
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2025 è stata adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni dei comuni per il 2025 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario
Leggi di +
26 Novembre 2025
Sostanze pericolose nelle batterie – questionario ECHA per Regolamento sulle batterie
L’ECHA, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato un questionario per raccogliere contributi riguardo le sostanze presenti nelle batterie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL