Nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
Il provvedimento si applica alle attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue (art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi), intraprese da un organismo collettivo - previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente, che ne da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani - al fine dell'utilizzo del compost prodotto.
Sono escluse le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 214 del D.Lgs. 152/06 e smi e agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi.
Tra le definizioni riportate nel provvedimento si segnala in particolare quella di “utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost prodotto”.
Le apparecchiature idonee all'attività di compostaggio di comunità, possono produrre compost mediante decomposizione aerobica, in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica), o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1, max 10 ton/anno trattate), media (T2, max 60 ton/anno trattate) e grande (T3, max 130 ton/anno trattate) secondo la tabella di cui all'allegato 5.
Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:
I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenenti inchiostro.
I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.
Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i seguenti parametri:
a) umidità tra 30 e il 50%;
b) temperatura massima non superiore ai 2°C rispetto a quella ambientale;
c) pH tra 6 e 8,5;
d) frazioni estranee inferiori al 2% in peso;
e) frazioni pericolose assenti.
Si rinvia al DM 266/2016, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.
Cordiali saluti.