Con la Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni contenute nella Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 (cfr. nostra circolare n. 127 del 6 giugno 2017), riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.
In tema di “Requisiti” (punto 1), la Circolare precisa che il RT (in carica e futuro) che ricopre il ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è idoneo a svolgere anche quello per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti per la classe di tale categoria non siano superiori. a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5” .
In merito all’Affiancamento al RT (punto 2) viene, tra l’altro, chiarito che:
In merito alle Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (punto 3) la Circolare in oggetto ha, in particolare:
Relativamente alla Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (punto 4) la Circolare chiarisce che:
In merito alle Disposizioni transitorie (punto 5) la Circolare in parola specifica in particolare che:
Nel far rinvio alla circolare dell’ALBO, in allegato alla presente, per una più completa disamina dei chiarimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.