AssoAmbiente

News

152/2018/PE

Da oggi per la determinazione della caratteristica di pericolo “Eco-tossico” si dovrà fare riferimento alle disposizioni riportate nel Regolamento (UE) n. 997 dell’8 giugno 2017 “che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»” (v. circolare associativa n. 133/2017).

Il Regolamento 2017/997, in vigore dal 4 luglio 2017, riporta infatti quale data della sua applicazione da parte degli Stati membri UE quella 5 luglio 2018: da oggi pertanto la caratteristica di pericolo HP14 non potrà più far riferimento ai criteri ADR come previsto, da ultimo, all’art. 7, comma 9-ter del D.L. 78/2017 (convertito con legge 125/2015).

In base alle disposizioni riportate nel Regolamento (UE) 2017/997 e negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione europea – Comunicazione 2018/C124/01 (v. circolare associativa n. 078/2018), la determinazione della caratteristica HP14 può essere condotta attraverso:

  • metodo convenzionale di calcolo;
  • metodi di prova.

In relazione a quest’ultimo punto, tenuto conto di quanto riportato al punto 1 del paragrafo “Valutazione e classificazione” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE e cioè che “laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova”, FISE Assoambiente ed Utilitalia hanno avviato da tempo un confronto con il MATTM e ISPRA per la definizione di indicazioni omogenee a livello nazionale.

Si evidenzia infatti che nella Comunicazione 2018/C124/01, sopra richiamata, la stessa Commissione non fornisce indicazioni, precisando unicamente che “fino a quando l'UE non renderà disponibili ulteriori orientamenti, spetterà agli Stati membri decidere, caso per caso, in merito all'accettabilità e all'interpretazione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest, ivi incluso, se del caso, considerazioni sulla biodisponibilità e bioaccessibilità.”

In attesa di poter disporre dei risultati della sperimentazione che ISPRA avvierà in materia, al momento la stessa ha predisposto un documento sull’approccio metodologico per la determinazione della caratteristica HP 14, che raccoglie in parte anche le esigenze segnalate dalle Associazioni in parola e che a breve sarà trasmessa al vaglio del MATTM. Per quanto riguarda la preparazione del campione per i metodi di prova si fa riferimento, in estrema sintesi, al CLP e all’OECD n. 23.

Nel rimandare a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, restiamo a disposizione per ogni informazione.

» 05.07.2018

Recenti

15 Maggio 2024
Acquisto prodotti riciclati e imballaggi “verdi” - istruzioni per credito d’imposta
Il MASE ha pubblicato il DM 2 aprile 2024, n. 132 con cui vengono definiti criteri e modalità di applicazione del contributo statale previsto a favore delle imprese che acquistano prodotti derivati da plastica riciclata o imballaggi biodegradabili.
Leggi di +
14 Maggio 2024
Chiarimento Commissione europea su classificazione sfalci e potature.
La Commissione europea ha risposto ufficialmente ad un quesito del Ministero dell'Ambiente che chiedeva un chiarimento sulla classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato,
Leggi di +
14 Maggio 2024
Consultazione UE su atto delegato per il calcolo del carbon footprint per batterie veicoli elettrici
Lo scorso 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie...
Leggi di +
13 Maggio 2024
Circular Economy Network – Report 2024
Il Circular Economy Network (CEN), in collaborazione con ENEA, ha elaborato e presentato il Rapporto sull’economia circolare 2024 ....
Leggi di +
13 Maggio 2024
AIA – violazione prescrizioni su gestione rifiuti sono penali
Il gestore di un impianto che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) attinenti alla "gestione dei rifiuti" incorre in un illecito penale e non amministrativo. 
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL