AssoAmbiente

News

152/2018/PE

Da oggi per la determinazione della caratteristica di pericolo “Eco-tossico” si dovrà fare riferimento alle disposizioni riportate nel Regolamento (UE) n. 997 dell’8 giugno 2017 “che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»” (v. circolare associativa n. 133/2017).

Il Regolamento 2017/997, in vigore dal 4 luglio 2017, riporta infatti quale data della sua applicazione da parte degli Stati membri UE quella 5 luglio 2018: da oggi pertanto la caratteristica di pericolo HP14 non potrà più far riferimento ai criteri ADR come previsto, da ultimo, all’art. 7, comma 9-ter del D.L. 78/2017 (convertito con legge 125/2015).

In base alle disposizioni riportate nel Regolamento (UE) 2017/997 e negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione europea – Comunicazione 2018/C124/01 (v. circolare associativa n. 078/2018), la determinazione della caratteristica HP14 può essere condotta attraverso:

  • metodo convenzionale di calcolo;
  • metodi di prova.

In relazione a quest’ultimo punto, tenuto conto di quanto riportato al punto 1 del paragrafo “Valutazione e classificazione” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE e cioè che “laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova”, FISE Assoambiente ed Utilitalia hanno avviato da tempo un confronto con il MATTM e ISPRA per la definizione di indicazioni omogenee a livello nazionale.

Si evidenzia infatti che nella Comunicazione 2018/C124/01, sopra richiamata, la stessa Commissione non fornisce indicazioni, precisando unicamente che “fino a quando l'UE non renderà disponibili ulteriori orientamenti, spetterà agli Stati membri decidere, caso per caso, in merito all'accettabilità e all'interpretazione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest, ivi incluso, se del caso, considerazioni sulla biodisponibilità e bioaccessibilità.”

In attesa di poter disporre dei risultati della sperimentazione che ISPRA avvierà in materia, al momento la stessa ha predisposto un documento sull’approccio metodologico per la determinazione della caratteristica HP 14, che raccoglie in parte anche le esigenze segnalate dalle Associazioni in parola e che a breve sarà trasmessa al vaglio del MATTM. Per quanto riguarda la preparazione del campione per i metodi di prova si fa riferimento, in estrema sintesi, al CLP e all’OECD n. 23.

Nel rimandare a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, restiamo a disposizione per ogni informazione.

» 05.07.2018

Recenti

10 Giugno 2025
RENTRi: pubblicate nuove FAQ e calendario prossimi webinar formativi
Pubblicate sul sito RENTRi alcune nuove FAQ recanti indicazioni per gli operatori in merito a: - Obblighi per i soggetti iscritti alla sottocategoria 2 ter dell'Albo nazionale gestori ambientali ....
Leggi di +
06 Giugno 2025
Consultazione finale ARERA sull’aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni TQRIF - invio contributi entro il 2 luglio 2025
Con la consultazione 235/2025/R/RIF ARERA ha illustrato i sui orientamenti finali per l’aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e per le semplificazioni del TQRIF
Leggi di +
06 Giugno 2025
Regolamento verifica assorbimenti carbonio – Aperta consultazione
La Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento sulla verifica/certificazione degli assorbimenti di carbonio recante le regole sui processi di certificazione, sugli organismi di certificazione e sulle modalità di conduzione degli audit.
Leggi di +
06 Giugno 2025
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Deliberazioni 4 e 5 del 20 maggio 2025
L’Albo conforma la sua disciplina a quanto disposto dalla Legge n. 166/2024 secondo la quale “le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ...
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL