AssoAmbiente

News

025/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante: “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014” ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.M. 120/14 che affida al Comitato la facoltà di disciplinare la materia.

In particolare la Deliberazione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del DM 120/14 il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, declina i compiti del RT riservando un articolo specifico per ogni categoria di iscrizione (ad eccezione del trasporto che è regolamentato congiuntamente).

Pertanto il provvedimento riporta:

  • 1 compiti generali del RT;
  • 2 compiti del RT per categorie trasporto (cat. 1,4,5 e 6);
  • 3 compiti RT per gestione centri raccolta; ;
  • 4 compiti RT per attività commercio ed intermediazione (cat. 8);
  • 5 compiti RT per attività di bonifica siti (cat. 9);;
  • 6 compiti RT per attività di bonifica beni contenenti amianto (cat. 10).

Per quanto riguarda l’art. 7 “Incarichi contemporanei del responsabile tecnico”, nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cumulabilità degli incarichi in caso di RT esterno all’organizzazione dell’impresa (art. 12, comma 6, del DM n. 120/14), viene stabilito che quest’ultimo “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente”.

Nel rinviare alla Deliberazione n.1/2019, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
Documenti allegati

Recenti

09 Ottobre 2025
Consultazione su classificazione rifiuti – Bozza di risposta Recycling Europe
A seguito all’avvio della consultazione pubblica dalla Commissione europea sulla classificazione armonizzata dei rifiuti, Recycling Euroe (ex EuRic) , con il supporto delle proprie associate tra cui Assoambiente, ha predisposto una bozza della possibile risposta.
Leggi di +
09 Ottobre 2025
ARERA – versione preview TOOL MTR-3 2026-2029
Lo scorso 8 ottobre 2025 ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un'occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata da Gestori e ETC ......
Leggi di +
08 Ottobre 2025
Approvata conversione in legge del DL 116/2025 e nuovo WEBINAR Assoambiente 24.10.2025
Pubblicata la Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi .....
Leggi di +
08 Ottobre 2025
RENTRi – Chiarimento dell’Albo Gestori Ambientali su FAQ geolocalizzazione
La FAQ dell’Albo Gestori Ambientali facendo rinvio alla Circolare n. 2/2016 dell’Ispettorato del Lavoro, chiarisce che l’obbligatoria installazione dei sistemi di geolocalizzazione prevista dagli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ....
Leggi di +
07 Ottobre 2025
Sentenza Consiglio di Stato n. 7565/2025 – competenza ente provinciale per l’individuazione del responsabile inquinamento siti
Il Consiglio di Stato con sentenza 26 settembre 2025, n. 7565 ha chiarito che è la Provincia l'unica Autorità pubblica che deve individuare il responsabile dell'inquinamento di un'area, tenuto a realizzare le attività di bonifica e ripristino ambientale.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL