AssoAmbiente

News

025/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante: “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014” ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.M. 120/14 che affida al Comitato la facoltà di disciplinare la materia.

In particolare la Deliberazione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del DM 120/14 il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, declina i compiti del RT riservando un articolo specifico per ogni categoria di iscrizione (ad eccezione del trasporto che è regolamentato congiuntamente).

Pertanto il provvedimento riporta:

  • 1 compiti generali del RT;
  • 2 compiti del RT per categorie trasporto (cat. 1,4,5 e 6);
  • 3 compiti RT per gestione centri raccolta; ;
  • 4 compiti RT per attività commercio ed intermediazione (cat. 8);
  • 5 compiti RT per attività di bonifica siti (cat. 9);;
  • 6 compiti RT per attività di bonifica beni contenenti amianto (cat. 10).

Per quanto riguarda l’art. 7 “Incarichi contemporanei del responsabile tecnico”, nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cumulabilità degli incarichi in caso di RT esterno all’organizzazione dell’impresa (art. 12, comma 6, del DM n. 120/14), viene stabilito che quest’ultimo “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente”.

Nel rinviare alla Deliberazione n.1/2019, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
Documenti allegati

Recenti

02 Agosto 2024
Interpello su termini validità provvedimento verifica assoggettabilità a VIA
Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti .....
Leggi di +
02 Agosto 2024
REGIONE LOMBARDIA - nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - portale siti contaminati (PSC-AGISCO)
Nella seduta del 1° luglio 2024 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato con Deliberazione n. XII/2669 recante modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO, gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia.
Leggi di +
01 Agosto 2024
Conversione DL 84/2024 recante disposizioni urgenti gestione CRM
La Camera dei Deputati ha approvato il DdL di conversione del decreto legge "materie prime critiche", che ora dovrà essere sottoposto all’esame del Senato. Il Dl 84/2024 reca disposizioni su estrazione
Leggi di +
01 Agosto 2024
Gestione RAEE - Aggiornamento condizioni operative per installatori, grandi utilizzatori e centri raccolta privati
Il Centro di Coordinamento RAEE sta procedendo all’aggiornamento dei documenti contenenti le condizioni operative per la gestione dei RAEE da parte degli installatori di AEE
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL