AssoAmbiente

News

025/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante: “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014” ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.M. 120/14 che affida al Comitato la facoltà di disciplinare la materia.

In particolare la Deliberazione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del DM 120/14 il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, declina i compiti del RT riservando un articolo specifico per ogni categoria di iscrizione (ad eccezione del trasporto che è regolamentato congiuntamente).

Pertanto il provvedimento riporta:

  • 1 compiti generali del RT;
  • 2 compiti del RT per categorie trasporto (cat. 1,4,5 e 6);
  • 3 compiti RT per gestione centri raccolta; ;
  • 4 compiti RT per attività commercio ed intermediazione (cat. 8);
  • 5 compiti RT per attività di bonifica siti (cat. 9);;
  • 6 compiti RT per attività di bonifica beni contenenti amianto (cat. 10).

Per quanto riguarda l’art. 7 “Incarichi contemporanei del responsabile tecnico”, nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cumulabilità degli incarichi in caso di RT esterno all’organizzazione dell’impresa (art. 12, comma 6, del DM n. 120/14), viene stabilito che quest’ultimo “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente”.

Nel rinviare alla Deliberazione n.1/2019, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
Documenti allegati

Recenti

06 Dicembre 2024
Sentenza Corte di Cassazione su emissioni senza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39767 del 29 ottobre 2024, ha ribadito il principio per cui risponde per il reato di emissioni inquinanti senza autorizzazione sia il soggetto che di fatto gestisce un’azienda, sia il legale rappresentante che non si è attivato per rispettare la normativa ambientale
Leggi di +
06 Dicembre 2024
Sentenza del Consiglio di Stato su gestione dei rifiuti organici
Il Consiglio di Stato con la sentenza 18 novembre 2024, n. 9221, confermando quando già sancito dal TAR Emilia Romagna, ha ricordato il principio secondo il quale un'impresa che svolge attività di raccolta dei rifiuti organici tramite affidamento da parte dell'Amministrazione pubblica.
Leggi di +
04 Dicembre 2024
Risposta MASE a interpello sul combustibile solido secondario (CSS)
Il MASE ha risposto all’interpello della Regione Lazio precisando che il rifiuto decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati può essere classificato come CSS rifiuto speciale ...
Leggi di +
03 Dicembre 2024
RENTRI – tracciabilità attività spandimento fanghi in agricoltura (operazione D10)
Il MASE fornisce conferma della procedura di tracciabilità suggerita da Assoambiente in merito all’attività di spandimento fanghi in agricoltura.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL